ICI

ICI 2009

L'art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, prevede, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese quelle ad essa assimilate con regolamento comunale, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali: A1 abitazioni signorili,  A8  ville,  A9 castelli.

Chi è tenuto al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2009, può avvelersi delle istruzioni riportate di seguito.

ISTRUZIONI I.C.I.

Per l’anno 2009, sono tenuti al versamento dell’ICI per gli immobili, le aree fabbricabili e i terreni agricoli siti nel Comune di Formigara: il proprietario, i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) il concessionario di aree demaniali ed i locatari finanziari (in caso di leasing).
Se tali diritti sono stati acquisiti o ceduti nel corso del 2009, l’imposta dovuta si riferisce unicamente ai mesi di beneficio degli stessi. Non sono soggetti ICI gli inquilini.
L’imposta può essere pagata in due rate: una di acconto, pari al 50% del totale, entro il 16/06/2009 e una rata a saldo, entro il 16/12/2009.

VERSAMENTI 
Il versamento dell’ICI  può essere effettuato nei seguenti modi: